Anche l’Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 37 del 2016, l’attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione negli Stati Membri dell’Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) spiega cosa cambia per il cittadino italiano a cui viene elevata da un’autorità estera una contravvenzione stradale.
Per prima cosa, il CEC consiglia di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati indicati, ora e luogo della presunta infrazione, corrispondano al periodo in cui ci si trovava all’estero. Nella stessa lettera inoltre devono essere indicate le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
E non solo. Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise, regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE.

Se l’importo è inferiore ad Euro 70,00 la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento.
Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.
Se volete conoscere meglio il Codice della Strada dello Stato Membro dell’UE che volete visitare, potete scaricare gratuitamente l’APP Goingabroad predisposta dalla Commissione Europea DG Move!

Le multe che i consumatori che si rivolgono al CEC hanno ricevuto dall’estero sono varie: sanzioni provenienti da Austria, Germania e Francia, multe per eccesso di velocità, ma anche presunti pedaggi autostradali non pagati in Ungheria o parcheggi non pagati in Croazia.
Prima di tutto bisogna ricordare che ogni sanzione amministrativa giustificata va pagata, indifferentemente se si tratta di una multa italiana o straniera!

Quello che ai consumatori interessa sapere è però la situazione relativamente all’esecuzione in Italia. Il CEC ha già informato a proposito del fatto che a marzo 2016 l’Italia ha recepito la decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione negli Stati Membri dell’Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Concretamente ciò significa che non vi è alcun ostacolo all’eseguibilità delle contravvenzioni estere. Le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite; in seguito saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia.

Gli automobilisti italiani vengono spesso confrontati anche con richieste di pagamento estere relative a pedaggi autostradali o parcheggi non pagati. In questi casi spesso si tratta di privati prestatori del servizio (ad esempio il gestore di un parcheggio) che invia il sollecito di pagamento attraverso un notaio o un servizio di recupero crediti (straniero). In questi casi il CEC consiglia per prima cosa di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati indicati, ora e luogo della presunta infrazione, corrispondano al periodo in cui ci si trovava all’estero. Nella pratica è stato a volte possibile trovare un accordo stragiudiziale con chi richiede il pagamento, accordandosi su un importo ridotto (a meno che ovviamente non si riesca a dimostrare l’avvenuto pagamento – tenere gli scontrini è dunque sempre una buona prassi).

Ulteriori approfondimenti sull’argomento sono disponibili sul sito internet del CEC che rimane anche a disposizione per eventuali consulenze sull’argomento:
info@euroconsumatori.org o telefono: 0471 980939